Per cercare di capire la nuova normativa sui sistemi di allerta introdotta dalla recente riforma della legge fallimentare, diamo uno sguardo ai precedenti. I sistemi di allerta interna sviluppati per gestire sin dai primi segnali la crisi aziendale vertono intorno al concetto di forward looking, ovvero una filosofia di gestione aziendale incentrata sul forecasting e monitoraggio già implementata in Francia e dagli istituti bancari. Vediamo più in dettaglio quali sono i precedenti che hanno portato alla riforma della legge fallimentare.
Sistemi di allerta in Francia
In Francia, ci sono diversi modelli di procedure di allerta. La procedura di allerta, in senso stretto, è attivata dai commissaires aux comptes, disciplinati dall’art. L 234-1 del codice di commercio; oltre a questa c’è la procedura avviata dal presidente del tribunale economico, regolata dall’art. L.611-2 del codice di commercio. La procedura di allerta francese è una procedura di gestione dell’insolvenza caratterizzata da un carattere confidenziale e riservato. La procedura di allerta francese è di fatto una fase dove, l’imprenditore in difficoltà, riceve consulenza legale, economica e di gestione dal tribunale.
Il sistema francese non identifica un vero e proprio elenco esaustivo di casistiche che obbligano l’azienda in difficoltà ad iniziarla procedura di allerta. Solo dopo molti tentativi falliti si è raggiunto un sistema di allerta della crisi di impresa atipico. Le prime proposte francesi che meritano menzione, sono il Rapport Sudreau 1975 e il progetto n. 974 1979. Queste normative richiedevano l’attivazione della procedura a seguito dell’emergere di segnali specifici (“clignotans”), indicatori di un’evoluzione allarmante dell’equilibrio economico-finanziario dell’impresa (i nostri sistemi di allerta). Il legislatore italiano, apparentemente, non ha utilizzato l’esperienza Francese, e ha definito un elenco di indicatori di crisi come prerequisito per l’inizio della procedura di allerta. Pertanto, è stato realizzato un sistema sostanzialmente tipico che rischia di inasprire le procedure concorsuali (sebbene, vengano forniti anche dei meccanismi per personalizzare questi indicatori ed adattarli alle specificità delle singole imprese).
Per ripercorrere rapidamente lo schema della procedura di allerta italiana vedi l’infografica presentata negli articoli precedenti.
I soggetti che attivano la procedura di allerta
La prima procedura di allerta in Francia richiede che i commissaires aux comptes informino la direzione di tutte le circostanze che potrebbero minacciare la continuità aziendale. È interessante notare, e sarà molto utile nell’interpretare la nuova disciplina stabilita dal “Codice della crisi e di insolvenza”, che la dottrina francese ritiene che il collegio sindacale o altro organo esterno di controllo non è obbligato a cercare sistematicamente gli indicatori anticipatori della crisi (early warnings). Al contrario, i francesi ritengono che l’obbligo di segnalazione sia a carico dei commissaires aux comptes solo quando questi scoprono, per qualsiasi motivo, anche accidentalmente, circostanze che possono mettere a repentaglio la continuità aziendale. Secondo questa procedura, dopo la divulgazione delle informazioni, vi è un periodo di 15 giorni durante il quale il presidente del consiglio di amministrazione o il direttore generale deve fornire le giustificazioni pertinenti per giustificare la continuità aziendale. Se questi soggetti non danno alcuna risposta entro i termini o se questa risposta non è giudicata soddisfacente, poiché non fornisce sufficienti garanzie sulla continuità dell’attività, si apre la seconda fase della procedura di allerta.
Nella seconda fase, il consiglio di amministrazione deve riunirsi in consiglio e inviare una relazione al tribunale commerciale. Se tali obblighi non sono soddisfatti, il collegio sindacale si impegna ad informare l’assemblea ordinaria in merito a tali circostanze, inviando loro anche una relazione speciale. In assenza di collaborazione da parte degli organi sociali, i commissaires aux comptes devono notificare al tribunale commerciale le circostanze stabilite e le risposte/mancata risposte da parte della società.
Nel meccanismo sviluppato dal legislatore francese, gli azionisti con una quota pari ad almeno il 50% del capitale saranno in grado di porre domande agli organi direttivi con riferimento ai fatti che hanno avuto quell’impatto negativo sulla continuità aziendale. Di fronte all’emergere di circostanze potenzialmente “rischiose” per la sopravvivenza dell’impresa, la maggioranza degli azionisti può di fatto chiedere all’organo di controllo di assumersi le proprie responsabilità e spiegare questi fatti. Chiaramente la sanzione per l’eventuale mala gestione condotta dagli amministratori è la loro rimozione dal CDA, fatte salve eventuali ulteriori iniziative prese nei loro confronti.
Il “potere” di interrogare il management e quindi controllare in qualche modo l’attività della società è attribuito anche al comitè d’enterprise. Quest’ultimo è l’organo rappresentativo dei lavoratori che può richiedere ulteriori informazioni sulle circostanze della crisi aziendale al’amministratore. E’ certamente interessante notare come nell’ordinamento francese vi sia una pluralità di soggetti qualificati a “fare le pulci” sulla gestione aziendale con il fine di rendere questa gestione più trasparente e quindi efficiente. Appare chiaro che questo tipo di regolamentazione è alla base non solo dell’interesse privato, ma anche dell’interesse pubblico più generale.
Un’altra procedura di allerta è regolata dalla legge francese richiede che l’iniziativa sia presa da un groupements de prevention agrees se emergono indici di difficoltà nell’operatività della società. Questi soggetti, quando lo ritengono opportuno, possono chiedere alla Banca di Francia di esprimere un parere sulla situazione finanziaria della società.
E’ evidente che il sistema di allerta francese non punta su un approccio forward looking, ma è invece previsto che, il Presidente del Tribunale del Commercio, quando trova le circostanze che indicano difficoltà nella normale gestione del business, proceda a convocare i dirigenti della stessa società per chiedere iniziative volte a correggere questa situazione.
Da questo breve excursus emerge che l’ordinamento giuridico francese prevede diversi meccanismi e procedure di allerta della crisi di impresa, finalizzate a massimizzare l’interazione tra gli organi aziendali, nonché prevenire la crisi. Inoltre, nel sistema francese, è presente un tribunale commerciale che svolge un ruolo speciale, che spesso in queste procedure comprende anche la consulenza all’imprenditore in crisi.
Forward looking nelle banche
La legge fallimentare italiana, nella sua struttura originale, non forniva strumenti per il monitoraggio preventivo degli indicatori di crisi, che monitorassero le condizioni di una società al fine di preservare il patrimonio aziendale e tutelare gli interessi dei creditori e dei dipendenti (sistemi di allerta). Anche nel codice civile, non vi erano obblighi specifici di compliance imposti agli organi aziendali, che avessero lo scopo di notificare il deterioramento dell’operatività aziendale. Tuttavia, nel corso degli anni, è stato necessario sviluppare procedure e best practice per rimanere competitivi e svolgere correttamente l’attività economica. Ora l’approccio forward looking da prassi virtuosa diventa obbligo di legge.
Crisi di impresa in Italia: statistiche
Basta guardare le statistiche sul rischio di insolvenza (la probabilità che un’azienda sia dichiarata insolvente) per capire che la riforma della normativa fallimentare era più che mai necessaria. Infatti, secondo le risultanze del Consiglio Bancario Europeo relative al 2017 e pubblicate nell’Appendice del Risk Dashboard Annex – 1 ° trimestre 2018, le PMI italiane hanno una probabilità media di insolvenza del 12,03% e una perdita attesa durante l’insolvenza pari al 40,39%. Sebbene questi indicatori siano lievemente migliorati negli ultimi anni, rimangono molto peggiori rispetto alla Germania, dove, abbiamo rispettivamente la probabilità di insolvenza dell’1,20% e la perdita media attesa del 32%. In Francia, dove come abbiamo visto ci sono i sistemi di allerta, gli indicatori sono: probabilità di insolvenza 2,14% e perdita media attesa 38,04%. Lo stato di insolvenza delle imprese italiane è solo leggermente migliore della catastrofica situazione greca: probabilità di insolvenza 15,74% e perdita media attesa 40,52%. Dalla lettura di queste statistiche risulta chiaro come il sistema di scambio delle comunicazioni tra gli organi di gestione delle società, gli organismi di controllo, nonché le autorità di controllo bancarie (dove c’è valutazione continua delle condizioni del affidabilità dei loro clienti) dovrebbe essere implementato. Questo meccanismo di scambio di informazioni, in modo che possa funzionare correttamente e in modo che possa essere particolarmente adatto per impedire che la crisi aziendale entri in una fase matura, deve essere caratterizzato dalla continuità, riservatezza e riservatezza. È opportuno riconoscere che le procedure di allerta adottate nel Codice di crisi e di insolvenza delle imprese sembrano tenere conto di tutte le suddette caratteristiche.
Quello che appare evidente in queste statistiche è la grande differenza tra i sistemi giuridici che hanno implementato i sistemi di allerta della crisi aziendale e quelli che non li prevedono. Questa grande differenza è palpabile e misurabile direttamente nella maggiore o minore probabilità che la società si trovi in uno stato di insolvenza. La perdita sul credito attesa, non è poi così diversa nei singoli paesi e, in ogni caso, questi dati sono influenzati dall’efficienza delle piattaforme di rimborso dei prestiti e dalla qualità e tempestività delle procedure di esecuzione nelle singole giurisdizioni.
La guida sugli NPL della BCE
Come già sottolineato, una discussione completa sui sistemi di allerta non può ignorare il confronto e una visione generale dell’ordinamento. Bisogna quindi considerare anche l’approccio adottato dal legislatore europeo – recepito dalla legislazione nazionale – in relazione alla gestione delle crisi aziendali, tra cui i Non Performing Loans (NPL). Si ricorda che “Linee guida per le banche sui crediti in sofferenza (NPL)”, emesse dalla BCE nel marzo 2017, suggeriscono già alle banche di implementare delle procedure interne e flussi informativi volti a identificare e gestire attivamente le situazioni di deterioramento del merito di credito. Questo viene implementato attraverso l’adozione di un Early Warning System. Conformemente alle Linee Guida, la gestione operativa delle segnalazioni dal Early Warning System dovrebbe essere affidata a dei back-office operativi specializzati nel monitoraggio e nella valutazione dei rischi (la cosiddetta gestione del rischio di credito), ma tali rapporti dovrebbero essere verificati anche mediante procedure dedicate gestite dal front-office.
Gli orientamenti della BCE contengono anche proposte per la struttura e le procedure operative che le banche possono seguire nello sviluppo di un adeguato sistema di allerta basato su:
- (i) determinazione di indicatori adeguati,
- (ii) assicurare una procedura basata su un’adeguata verifica della situazione finanziaria ed economica complessiva il partner (anche consultando i contatti aziendali) e
- (iii) la determinazione di misure adeguate e soglie di allerta.
Va detto che la procedura prevista dalle linee guida della BCE sembra essere perfettamente adattata alle esigenze di segnalazione e monitoraggio preventivo previste dal Codice di Crisi Aziendale e Insolvenza (d’altra parte, entrambi gli interventi sono nati con la stessa visione dettata dal legislatore europeo).
Pertanto, il legislatore nazionale sulla base di linee guida europee e seguendo esempi convincenti di paesi in cui una cooperazione efficace tra tutte le parti interessate ha portato a una significativa riduzione del rischio di insolvenza, sembra voler creare un meccanismo in cui ogni stakeholder sia responsabilizzato. Ciò si ottiene imponendo a ciascun stakeholder un comportamento virtuoso, basato sulla cooperazione per rendere possibile l’interazione tra i sistemi di controllo interno della società e i sistemi di monitoraggio del rischio di credito delle banche. In effetti, sia una società separata che le banche hanno un interesse comune a mantenere la continuità aziendale. L’adozione di questo modello da parte del legislatore italiano può essere compresa leggendo la previsione contenuta nel nuovo Codice di crisi e insolvenza aziendale, che richiede banche e intermediari ai sensi dell’art. 106 TUB informa anche gli organi di controllo delle società in merito a modifiche e cancellazioni delle linee di credito della società.
Dovendo implementare i sistemi di allerta nella tua impresa ti consigliamo vivamente di richiedere una Alert Analysis rispondendo ad un breve questionario.