Riforma legge fallimentare: panoramica e sistemi di allerta preventiva

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Il 14 febbraio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo testo del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre n. 155. La precedente legge fallimentare del 1942 viene completamente riscritta, con l’obiettivo primario di impedire il “fallimento” aziendale. Anche il termine stesso viene infatti sostituito con un meno discriminatorio “liquidazione fallimentare“. Il nuovo testo contiene una serie di importanti novità, come l’introduzione all’utilizzo dei sistemi di allerta, necessari per prevenire una situazione di crisi d’impresa altrimenti difficile da risanare (concetto di forward looking). La necessità di dotarsi dei sistemi di allerta preventivi diventerà, secondo gli sviluppi attuali, un’obbligo per moltissime aziende.

LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE: PRINCIPALI MODIFICHE

Le modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto dal decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (chiamato anche decreto Rordorf) presentano diverse novità. Queste riguardano nello specifico la certificazione dei debiti contributivi, assicurativi e tributari con maggiori responsabilità pendenti sugli amministratori e sull’organo di controllo. Il termine per adeguarsi alla nuova normativa è fissato a 18 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero il 15 agosto 2020. Alcuni adempimenti, come ad esempio la nomina del revisore,  hanno una scadenza più breve (15/11/2019).

L’obiettivo del decreto Rordorf è quello di riformare organicamente la disciplina delle procedure concorsuali, per un’anticipata diagnosi sullo stato di salute finanziaria delle imprese, di modo tale da prevenire ed evitare le situazioni di crisi d’impresa.

Nello specifico alcune delle modifiche applicate alla precedente legge fallimentare riguardano:

  • La sostituzione del termine “fallimento” con l’espressione meno pregiudicante di “liquidazione giudiziale“. Questo adempimento porterà l’Italia ad essere conforme a quanto già avviene in diversi paesi europei.
  • L’introduzione di sistemi di allerta necessari per consentire la previsione di una situazione di crisi
  • La priorità alle proposte che assicurano la continuità aziendale
  • Lo snellimento relativo alla parte burocratica delle procedure concorsuali, così da ridurre la durata della procedura stessa
  • La costituzione, presso il Ministero della giustizia, di un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali. Saranno palesati anche gli indicatori dei requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione.

COME PREVENIRE IL DISSESTO: SISTEMI DI ALLERTA PREVENTIVA

Nell’articolo 13 della riforma del fallimento si possono trovare gli indicatori del dissesto finanziario, patrimoniale e reddituale che fungeranno da sistemi di allerta preventiva. Tra i vari parametri sono presenti:

L’obbligo di modifica degli statuti o degli atti societari scatterà già entro fine 2019, portando molte SRL a dover recepire il nuovo obbligo di nomina del sindaco, del collegio sindacale e del revisore secondo i nuovi limiti stabiliti dall’art. 2477 del cc. da applicare entro nove mesi dall’entrata in vigore dell’articolo. La scadenza per la nomina del revisore è fissata entro la data del 15 dicembre 2019. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo, come modificato dal decreto “Sblocca Cantieri”, è applicabile nei casi in cui la società:

  • controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti
  • sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato
  • abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 Mln €
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 Mln €
  • una media di 20 dipendenti occupati durante l’esercizio dell’attività

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SEGNALAZIONI TEMPESTIVE DELLO STATO DI CRISI: VANTAGGI PER L’IMPRENDITORE

Il testo della riforma del fallimento incentiva i soggetti che si attiveranno preventivamente, segnalando la situazione di crisi d’impresa sia nel caso di bancarotta semplice o fraudolenta. Secondo l’articolo 324 della nuova legge fallimentare, le disposizioni sul reato di bancarotta non verranno applicate in merito alle operazioni compiute in esecuzione di un concordato preventivo o altri accordi di ristrutturazione dei debiti.

L’imprenditore potrà beneficiare di una causa di non punibilità presentando preventivamente l’istanza per accedere alle procedure per scongiurare o gestire la crisi di impresa, limitatamente ai casi di danni di piccola entità.

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