Responsabilità del revisore nel nuovo codice della crisi d’impresa CCII

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Si avvicina la scadenza per la nomina dei sindaci e revisori nelle PMI (scadenza 16 dicembre 2019). Tutte le società che superano determinate soglie dimensionali saranno quindi obbligate a nominare un’organo di controllo esterno rappresentato da un sindaco o revisore unico. Riprendiamo e commentiamo le novità introdotte dal codice della crisi e dell’insolvenza (abbreviato CCII) focalizzandoci sulle responsabilità del revisore e dell’organo di controllo.

Le soglie dimensionali per la nomina del revisore

Ai fini della prima applicazione della nuova normativa (art 2477 cc comma 3 e 4), l’obbligo della nomina del revisore scatta se nei due esercizi antecedenti (2018 e 2017), la scadenza la società ha superato almeno una delle seguenti soglie dimensionali:

  • 4 Mln Euro di attivo
  • 4 Mln Euro di ricavi
  • 20 dipendenti occupati in media

Il mancato superamento di tali soglie non esonera l’impresa dall’introduzione dei sistemi di allerta crisi e altre procedure previste dal CCII. L’amministratore è esonerato solamente dalla nomina di un organo di controllo esterno, quindi dovrà provvedere internamente a monitorare gli indicatori della crisi e gli early warnings.

Nuovi obblighi e responsabilità dell’amministratore

La prevenzione della crisi e allerta precoce iniziano sempre dall’amministratore e dal management. Il principale obbligo a carico dell’imprenditore è quello di dotare l’azienda di un assetto organizzativo in grado di monitorare l’equilibrio economico-finanziario. Dovrà essere strutturato un organo di controllo interno, che possa individuare tempestivamente i segnali premonitori di un’eventuale crisi aziendale. L’obbligo riguarda tutti i tipi di amministratori, indifferentemente se muniti o no di deleghe. Di fatto la responsabilità della gestione in carico all’amministratore viene ampliata con l’aggiunta della responsabilità di vigilanza.

L’art. 25 del CCII prevede l’applicazione di misure premiali per gli amministratori che procedono alla tempestiva segnalazione all’OCRI della crisi:

  • la causa di non punibilità del danno per speciale tenuità (speciale rispetta l’analoga causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131 bis cod. pen.) che si applicherà a condizione che il debitore abbia tempestivamente attivato le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi;
  • la circostanza attenuante con effetto speciale, applicabile anche se la condotta non ha causato un danno di speciale tenuità. Il danno è considerato lieve se all’apertura della procedura concorsuale, il valore offerto ai creditori supera il 20% dell’importo dei debiti.

Sotto il profilo penale, gli amministratori possono essere perseguiti personalmente in relazione ai reati fallimentari, in caso di negligenza nell’adempimento dei propri doveri fiduciari. Per esempio nel caso in cui questi pur essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, si astengano dall’intraprendere misure correttive per ridurne le conseguenze negative.

Le responsabilità del revisore e pianificazione finanziaria

La nomina di un organo di controllo esterno come sindaco o revisore, oltre ad essere obbligatoria per le aziende con i requisiti di cui sopra, serve a potenziare il sistema di controllo interno di gestione aziendale. Sottolineiamo che il revisore unico deve essere una figura neutrale ed indipendente incaricata dalla società per svolgere i controlli trimestrali sugli early warnings, nonché la sostenibilità dei debiti dei prossimi 6 mesi. L’indipendenza del revisore comporta purtroppo costi ulteriori per l’impresa, in quanto il commercialista della società non può essere incaricato del controllo (non è neutrale ed indipendente). Inoltre, una figura nuova, non avendo la conoscenza storica dell’azienda deve procedere con una due diligence iniziale per comprendere l’andamento e le problematiche della gestione dell’azienda.

La scadenza ormai vicina, fissata per la nomina del revisore, ovvero il 16 dicembre 2019 non aiuta. Il professionista incaricato dovrebbe valutare una società per lui nuova, che chiuderà i bilanci a marzo-aprile del 2020. Il revisore esterno, quindi dovrà in qualche modo esprimersi su un esercizio di cui non ha seguito l’evoluzione e sul quale non ha potuto fare nessun intervento.

Responsabilità del revisore e valutazione dell’eventuale danno ai creditori

In assenza di proroghe, il professionista incaricato a dicembre 2019 dovrà valutare la sostenibilità dei debiti dei prossimi 6 mesi (giugno 2020) sulla base di una situazione contabile aggiornata probabilmente al 30/06/2019. Assume grande importanza la valutazione dei controlli interni presenti nella società, che rassicurano il professionista sulla completezza, accuratezza (più altre asserzioni di bilancio) ed attendibilità generale della contabilità.

La valutazione iniziale della società è fondamentale vista la responsabilità solidale del revisore esterno (con l’amministratore), nel caso in cui la mancata segnalazione comporti danni ai creditori nell’ipotesi di default. Il legislatore ha introdotto un parametro presuntivo per quantificare questo eventuale danno ai creditori. Si tratta della “mera” differenza aritmetica tra il patrimonio netto al momento in cui avrebbe dovuto scattare la procedura di allerta ed i patrimonio netto al momento dell’apertura della procedura concorsuale. Per semplificare ipotizziamo che una società abbia un patrimonio netto valutato al nominale (es 10K€). Il danno verrà quindi quantificato come differenza tra 10K e il valore del patrimonio netto negativo che risulterà dal bilancio redatto con criteri liquidatori (molto più stringenti dei civilistici) dal curatore fallimentare.

Sistema di controllo e pianificazione finanziaria

Il professionista incaricato, in fase di due diligence, valuterà il sistema di controllo interno e l’esistenza o meno della pianificazione economica e finanziaria. Dovendo costantemente dimostrare la sostenibilità dei debiti nei prossimi 6 mesi (art 13 CCII), il revisore esterno dovrà insistere sull’introduzione o adeguamento della pianificazione finanziaria. Abbiamo già visto nell’articolo sulla pianificazione finanziaria che i requisiti informativi a carico dell’amministrazione dell’impresa non sono pochi. Tuttavia pare abbastanza normale che un imprenditore debba saper stimare e conoscere gli incassi, i pagamenti e l’andamento generale dell’impresa nell’orizzonte di 6/12 mesi.

I compensi del revisore e le polizze professionali

Le valutazioni dell’affidabilità dei conti e del rischio di default delle PMI, interessate dall’obbligo di nomina del revisore, comportano ulteriori riflessioni più pratiche. Quanto costerà il revisore esterno e quanto costerà la polizza D&O (Directors & Officers Liability) per l’amministratore o membro dell’organo di controllo interno? Tenuto conto conto della responsabilità solidale a carico del revisore, bisogna chiedersi anche quanto costerà la polizza professionale.

Purtroppo nonostante la scadenza ravvicinata non ci sono informazioni precise al riguardo. Le poche notizie che si leggono sul tema quantitativo fanno capire che il mondo assicurativo si sta ancora documentando sulle novità introdotte dal nuovo codice della crisi d’impresa. Gli indicatori della crisi sono stati pubblicati in bozza solo a settembre 2019 e probabilmente i professionisti e gli altri interessati devono ancora valutare l’impatto.

Al di là del costo di questi ulteriori oneri a carico delle PMI già stressate da altri fattori di sistema, bisognerebbe cercare di cogliere l’occasione per rivedere e migliorare il sistema di controllo aziendale. Un’azienda con procedure mappate, sistema di reportistica rapido ed attendibile ed una pianificazione finanziaria non dovrà temere nessun controllo o certificazione.

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